Crotone

Isola Capo Rizzuto: ulteriori misure di contrasto alla diffusione epidemiologica in città

comune isola capo rizzuto

IL SINDACO

Visti:

  • le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid- 19), emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante decreti, dal Ministero della Salute e dalla Regione del Calabria;
  • il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74
  • il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
  • Il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
  • Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
  • Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021
  • l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
  • l’art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti “quale rappresentante della comunità locale…….”

Preso atto che sono strati rilevati diversi casi di positività al COVID 19 all’interno degli uffici comunali;

Constatato che anche tra i docenti e le famiglie degli alunni delle scuole primarie, vi sono casi acclamati di persone risultate positive al covid-19;

Accertata la necessità:

  • di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19 e assicurare la massima sicurezza per tutti coloro che lavorano o accedono presso gli uffici comunali e presso gli istituti scolastici;
  • di contemperare, da una parte, l’esigenza di perseguire l’obiettivo prioritario di garantire la salute della cittadinanza, e dall’altra, di mantenere stabili, seppur nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza, situazioni conseguenti a condizioni cliniche particolari;
  • di effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione;

Constatato dunque, che al fine di ridurre ulteriormente la probabilità che si possano creare  situazioni favorevoli al contagio, si rende necessaria la sospensione temporanea della didattica in presenza (ad eccezione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali), nonché la chiusura dei parchi pubblici, dei cimiteri comunali e degli uffici comunali al pubblico (ad eccezione dei servizi demografici, sociali e di polizia locale);

Considerato che sussistono i presupposti per l’adozione della ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Visto l’articolo 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall’articolo 6 della Legge n.° 125/2008 che stabilisce che “Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

  • contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l’adozione di strumenti giuridici ordinari;
  • urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell’immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

ORDINA

  • la chiusura degli uffici comunali al pubblico fino alla data del 19 marzo 2021, ad eccezione dei servizi demografici, sociali e di polizia locale;
  • il divieto totale di accesso agli uffici agli utenti, con esclusione delle attività connesse ai servizi pubblici essenziali di seguito indicati:
    • registrazione nascite/morti dello stato civile;
    • servizi cimiteriali esclusivamente per operazioni di inumazione, tumulazione ed estumulazione dei feretri;
    • polizia locale per servizi connessi a TSO, richieste dell’A.G. e pronto intervento;
    • protezione civile;
  • La chiusura al pubblico, con decorrenza dal 19 marzo e fino alla data del 31 marzo 2021, di tutti i cimiteri comunali, fatte salve le operazioni di inumazione, tumulazione ed estumulazione dei feretri, ammettendo per l’estremo saluto solamente la presenza dei parenti più prossimi e sino ad un massimo di 6
  • La chiusura di tutti i parchi pubblici fino alla data del 31 marzo 2021;
  • La sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino alla data del 31 marzo 2021 (rientro in presenza 01 aprile 2021); resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza;
  • La sospensione delle attività mercatali sino alla data del 31/03/2021;

D I S P O N E

  1. La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
  2. La sua trasmissione, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, ai Dirigenti scolastici;
  3. La sua trasmissione al Sig. Prefetto di Crotone;
  4. La trasmissione ai Responsabili di Settore del Comune di Isola di Capo Rizzuto per gli eventuali adempimenti di competenza;
  5. alla Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, al Comando di Polizia Locale per l’applicazione;

AVVERTE CHE

ai sensi dell’art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l’urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA CHE

  • contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;
  • la presente ordinanza produce gli effetti dal momento della pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Isola di Capo Rizzuto e cessa di avere efficacia al raggiungimento dei termini indicati o, comunque, al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente;
  • resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza edelle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
  • in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico locale, ovvero a provvedimenti emanati a livello regionale e nazionale, le misure indicate potranno essere

Il Responsabile del Procedimento dott. Gianni Ceraldi

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