Cosenza

La minoranza consiliare di Villapiana risponde alle considerazioni del sindaco

Caro Sindaco,

la sintesi e le considerazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato che affermi essere “volutamente travisante” ricalcano perfettamente l’estratto della sentenza e la conoscenza del tema affrontato, non fosse altro per il fatto che ci siamo ritrovati a dover gestire la pesante eredità lasciata da due dei tuoi attuali amministratori nell’anno 2013.
L’appello rivolto ai cittadini ad avere pazienza, visto che affermi che sono stati allertati dalla nostra comunicazione, meritava allora forse più chiarezza nel comunicato pubblicato in data odierna sulla pagina istituzionale, ma vero è che più di quanto scritto non si poteva scrivere!
Perché i fatti restano fatti e le sentenze rappresentano un giudicato. E questo non siamo noi a dirlo, ma i deliberati di giunta del 2013 e la sentenza del Consiglio di Stato del 17.02.2025.
Se la nostra è una ricostruzione parziale e distorcente, dimostraci allora il contrario, piuttosto che fare sproloqui con la barzelletta del “lasciamo fare polemiche a chi ha tempo di farle”, perché tale affermazione oltre che essere offensiva, non sortisce l’effetto sperato di spostare il tema su altro fronte.
Il tema è chiaro:
– il tardivo rogito di acquisto del terreno rispetto alla data di stipula della Convenzione, (anno 2013) ha fatto rilevare l’assenza di un requisito essenziale a contrarre per la fruizione degli incentivi, da cui è derivata la declaratoria di decadenza da parte del GSE e la richiesta di restituzione di €. 17.000.000,00, oggi, ahi-noi, lievitati a circa euro 19.000.000,00;
– il requisito oggettivo della destinazione in concreto a pubblico servizio dei terreni e degli impianti sovrastanti non è ravvisabile, questo lo ha detto il Consiglio di Stato, non noi, avendo il Comune di Villapiana all’epoca dei fatti prestato la sua garanzia senza la quale la Banca non avrebbe mai accordato alla Perseo il finanziamento di € 14.000.000,00.
Pertanto inutile costruire la favola sul fatto che il Comune non è debitore diretto, come si vorrebbe far credere, ma garante di un debito altrui, ovvero terzo datore d’ipoteca, visto che rimane l’unico soggetto che è sicuramente solvibile.
– L’art. 111 della Costituzione statuisce che le decisioni pronunciate in sede giurisdizionale possano essere impugnate con ricorso per Cassazione soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, altro che difetto di origine o artifizio suggestivo.
Una comunicazione istituzionale su un tema così importante non può basarsi sul nulla.
E se, è comodo pensare che la nostra è solo polemica, e che noi abbiamo il tempo per farla, diversamente da Voi, siamo pronti a sacrificare il nostro lavoro e le nostre famiglie soprattutto nel rispetto dei cittadini che ci hanno affidato un compito.
Il resto adesso raccontatelo voi!
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